
Ancona, 03/05/2023 - Vista l’Ordinanza ministeriale del 28 aprile 2023, in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica, delle misure di efficacia provata per prevenire la diffusione del virus SARS CoV2 e della maggior suscettibilità a contrarre l’infezione da parte di determinate categorie di persone, il Gruppo Esecutivo di Crisi aziendale (GEC) stabilisce quanto segue:
1. Gli operatori sanitari, i lavoratori delle ditte esterne, i volontari, gli assistenti dei pazienti ricoverati (siano essi familiari che personale dell’assistenza integrativa privata), gli insegnanti SIO e il personale assimilabile hanno l’obbligo di indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie FFP2 nelle seguenti aree:
Al di fuori di queste aree l’utilizzo è raccomandato.
2. I pazienti, i visitatori e gli accompagnatori hanno l’obbligo d’indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (almeno una mascherina chirurgica) nelle aree prima indicate e in tutte le sale d’attesa (anche quelle esterne ai reparti di degenza);
3. Le persone (tutte le categorie) che presentino sintomatologia respiratoria devono indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie FFP2, se tollerato, altrimenti una mascherina chirurgica;
4. Non hanno l’obbligo d’indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie: